Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4007 del 27 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilitā di provare il contrario. Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non sia altresė proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, č liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non č necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalitā di svolgimento dell'incidente, ma essa č superabile con qualsiasi mezzo di prova — anche altra presunzione — atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalitā diverse.

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