Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9548 del 1 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria; nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 c. c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario, mentre, per gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2054 c. c., gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono disciplinati dalle norme generali dettate in tema di solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno dei coobligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confidente, ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.

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