Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10304 del 7 maggio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicitą del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile, č necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte, e che esso sia trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come indizio in ordine alla dinamica del sinistro.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, ratione temporis applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poichč in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti č liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, c.c., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.

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