Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8525 del 5 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore solamente in caso di «scontro» tra veicoli a motore, ai sensi dell'art. 5, primo comma, legge n. 39 del 1977, la cui testuale previsione («nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro ...») non si profila irrazionale né in contrasto con l'art. 3 Cost. là dove non fa riferimento anche alla mancata collisione tra i veicoli, giacché in relazione a quest'ultima ipotesi l'assicuratore verrebbe a trovarsi nell'assoluta impossibilità di superare la detta presunzione, e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre al fine di dimostrare il mancato verificarsi dell'incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse da quelle ivi descritte.

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