Cassazione civile Sez. I sentenza n. 956 del 26 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consistente nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, abbiano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.

(massima n. 2)

La disciplina dettata dall'art. 936 c.c. può trovare applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere, ma tale ipotesi si verifica non soltanto nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l'efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia.

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