Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14599 del 12 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando č sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria; tale prova puō emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si é verificato o si é verificato con modalitā diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che é gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.