(massima n. 1)
La parziale dichiarazione di illegittimitą costituzionale, ad opera della sentenza n. 188 del 1991, dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell'assicurato, prima esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall'assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l'intero risarcimento dovuto, senza diritto dell'assicuratore a rivalsa verso l'assicurato.