Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2106 del 3 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la causa è di valore indeterminabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 c.p.c., solo quando l'oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica, e non anche quando può essere determinato dal giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge, non può considerarsi indeterminabile il valore della domanda di riduzione in pristino della situazione dei luoghi atteso che questa, come, in genere, ogni domanda che ha per oggetto un obbligo di fare, dà luogo ad una azione riconducibile, in mancanza di una specifica disciplina, a quelle mobiliari previste dall'art. 14 c.p.c., ed il cui valore può pertanto essere determinato in base alla somma indicata dall'attore o deve, in mancanza, essere presunto nei limiti della competenza del giudice adito, non ammettendosi la contestazione di cui all'art. 14, secondo comma, c.p.c.

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