Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9815 del 4 ottobre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora a seguito di verbale di conciliazione l'affittuario di fondo rustico si sia impegnato a rilasciare il fondo previo versamento da parte del concedente di una indennitą, la competenza a conoscere dell'opposizione del primo contro il precetto per il rilascio del fondo, integrando un'opposizione all'esecuzione, deve essere determinata secondo gli ordinari criteri per valore e quindi ai sensi dell'art. 12 c.p.c., che concerne le cause relative a rapporti obbligatori e di locazione, senza che possa venire in rilievo l'ammontare dell'indennitą dovuta dal concedente, che costituisce solo una condizione per il rilascio del fondo.

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