Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15853 del 6 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'attore proponga domanda di risarcimento dei danni, cumulandola con quella di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, non si determina lo spostamento della causa al giudice superiore qualora egli dichiari, in modo inequivoco, di voler contenere l'intero "petitum" nel limite della competenza del giudice adito, con la conseguenza che la "clausola di contenimento" entro il detto limite diviene vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.