Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8247 del 6 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che, ove la risoluzione venga richiesta ad un collegio arbitrale, il valore della relativa controversia - rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri - si determina in base a quello dell'intero rapporto dedotto in contestazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.