Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12133 del 11 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 844 c.c., il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilitą, deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il superficiario, l'enfiteuta, il titolare di usufrutto, di uso o di abitazione e, inoltre, č applicabile per analogia a chi sia titolare di un diritto personale di godimento sul fondo, come il conduttore ovvero il promissario di vendita immobiliare che abbia ricevuto la consegna del bene in anticipo rispetto alla conclusione del contratto definitivo. In quest'ultima ipotesi, peraltro, se gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilitą comportino la necessitą di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, salva restando la reclamabilitą d'indennizzo.

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