Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7420 del 2 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le propagazioni nel fondo del vicino che oltrapassino il limite della normale tollerabilitą costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneitą e non della definitivitą.

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