Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1064 del 18 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7, terzo comma, n. 3, c.p.c. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un applicazione dell'art. 844 c.c., è chiesto di valutare il superando della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca.

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