Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7295 del 28 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza sulla domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini l'occupazione, con beni mobili (nella specie, sedie e tavolini), dell'area comune antistante l'edificio, quando siano in discussione solo le modalitā dell'uso e non il diritto di comunione del condominio o la misura delle relative facoltā, appartiene al conciliatore, cui č riservata dall'art. 7 comma 2 c.p.c., la cognizione di tutte le cause relative alle modalitā di uso dei servizi e dei beni condominiali, e, cioč, le controversie sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltā contenute nel diritto di comunione.

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