Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5448 del 15 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Le cause relative alle «modalitą di uso dei servizi condominiali», appartenenti alla competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7, comma terzo, n. 2, c.p.c., sono quelle nelle quali si disputi dei limiti qualitativi o quantitativi dell'esercizio delle facoltą contenute nel diritto di comunione, e non comprendono quelle nelle quali si controverta dell'esistenza, anche parziale, del diritto di comproprietą del singolo condomino, ovvero si neghi in radice un diritto vantato dallo stesso sulla cosa comune. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a seguito della domanda di un condomino che tendeva a negare il diritto di proprietą esclusiva dell'altro, il quale aveva recintato la parte di terreno controversa e costruito sopra di essa vari manufatti, ha accolto il regolamento di competenza richiesto dal Giudice di pace di Roma — davanti al quale era stata riassunta la causa, a seguito di sentenza del tribunale che aveva declinato la propria competenza — affermando la competenza del tribunale).

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