Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2415 del 19 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'irrilevanza, ai fini della giurisdizione, dei mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, sancita dall'art. 5 c.p.c., opera nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda č stata introdotta, non giā nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo; a quest'ultimo riguardo č indifferente che la norma attributiva sopravvenga nel corso del giudizio di appello, in ogni caso trovando applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui il citato art. 5 č espressione. (Principio espresso in relazione alla nuova disciplina di cui all'art. 9 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, che ha equiparato, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti).

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