Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 4484 del 21 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non č nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi. (Nella specie, in relazione ad una controversia di pubblico impiego, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva declinato la propria competenza poiché aveva preso in considerazione la sede di lavoro in atto al momento della riassunzione, mutata in epoca anteriore alla declaratoria di difetto di giurisdizione, e non, invece, l'originario luogo di lavoro esistente al momento della proposizione del ricorso al TAR).

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