Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1219 del 23 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 733, primo comma, lett. d) c.p.p. prevede, come causa ostativa al riconoscimento della sentenza penale straniera, il fatto che vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalitą, alla lingua, alle opinioni politiche, o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo. Pertanto, quando l'interessato adduca di aver agito nel processo in cui č stato condannato «per coprire la propria attivitą segreta a favore dello Stato italiano», la norma suddetta non trova applicazione, dal momento che essa non attribuisce alcun rilievo alle ragioni individuali che hanno indotto l'imputato a tenere una determinata condotta processuale. (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza della Corte delle assise criminali di Bellinzona, con la quale era stata inflitta condanna per bancarotta fraudolenta, truffa consumata e tentata, falsitą in documenti, omissione di contabilitą e ricettazione).

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