Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 793 del 17 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento di una sentenza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reato di conspiracy, il giudice italiano dovrà non tanto verificare se ed a quale ipotesi di reato nazionale corrisponda il reato inglese, ma se quella condotta che l'ordinamento inglese punisce a titolo di conspiracy sia incriminabile per qualsiasi titolo in Italia. Può infatti in concreto verificarsi che specifiche condotte, incriminate a titolo di conspiracy, si inquadrino nelle fattispecie punibili in Italia a titolo di reati associativi, così come potrà verificarsi che altre condotte non siano incriminabili nel nostro paese per nessun titolo di reato, perché colà puniti, ad esempio, a titolo di responsabilità obiettiva. In simili casi il giudice italiano, oltre che considerare la condizione ostativa di cui alla lettera g) dell'art. 733 c.p.p., dovrà valutare eventuali ostacoli al riconoscimento della sentenza straniera nascenti dalle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) della stessa norma. Si dovrà ancora tener conto che i delitti di associazione in Italia esigono l'accordo per la commissione di più reati, laddove per il reato di conspiracy basta la previsione di un unico fatto illecito. Al contrario non potrà collegarsi nessuna conseguenza ostativa, per la comparazione delle condotte, al fatto che l'ordinamento anglosassone preveda un ulteriore elemento della fattispecie, costituito dallo over act, elemento futuro ed incerto, assimilabile per il nostro diritto alle condizioni obiettive di punibilità e, pertanto, estraneo alla condotta tipica del reato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.