Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20100 del 22 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie «all'estero». Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana.

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