Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43534 del 9 novembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di rogatoria internazionale, l'atto istruttorio assunto all'estero č inutilizzabile solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'interrogatorio di un indagato effettuato, dall'A.G. di San Marino, non preceduto dall'avviso della facoltā di non rispondere alle domande, previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. b), c.p.p.).

(massima n. 2)

In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro "sporco" effettuate da esperti del settore bancario integrano l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attivitā professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato.

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