Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1365 del 18 giugno 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che quando a seguito di un'ordinanza esecutiva di una rogatoria internazionale, per sua natura sottratta all'impugnazione, una parte o comunque un soggetto interessato propone incidente contro un atto esecutivo dell'ordinanza, nel quale deduce questioni già coperte dall'ordinanza stessa, l'incidente deve ritenersi inammissibile.

(massima n. 2)

In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, la competenza stabilita dal primo comma dell'art. 724 c.p.p. riguarda la corte d'appello cui è demandato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera. Ne consegue che una volta che la Corte, esercitando la funzione di controllo, ordini l'esecuzione della rogatoria, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, mediante incidente di esecuzione contro lo svolgimento degli atti rogati. Ed invero nell'ambito del procedimento di esecuzione si può eccepire l'incompetenza del giudice dell'esecuzione, non già quella del giudice della cognizione, ed ai sensi dell'art. 665 c.p.p. giudice dell'esecuzione è quello che ha deliberato il provvedimento.

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