Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38344 del 23 ottobre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nei confronti di un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare, che riconoscendo l'insussistenza delle condizioni per l'adozione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata, è da qualificare come provvedimento di accertamento negativo e, come tale, non suscettibile di esecuzione. (Fattispecie relativa a istanza rivolta alla Corte di cassazione in veste di giudice dell'impugnazione di sentenza resa in tema di estradizione per l'estero).

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari previste ai fini dell'estradizione per l'estero, la Corte di cassazione è giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione avverso un suo provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 718, comma 1, c.p.p. poiché assume la veste di giudice di merito chiamato a decidere in prima ed unica istanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare imposta all'estradando, per la pendenza, dinanzi a sè stessa, del procedimento per la decisione definitiva sulla concessione dell'estradizione.

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