Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 43247 del 30 novembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In conformità al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall'art. 568 c.p.p., come non è soggetta a ricorso per cassazioe l'ordinanza con cui la corte di appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata dallo Stato estero, non può esserlo neppure quella che, emessa in corso d'esecuzione, modifica la precedente ordinanza disponendo la sospensione anche parziale dell'esecuzione stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso l'ordinanza della corte di appello che, in attesa della quantificazione del danno da parte dello Stato richiedente, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione con riferimento al sequestro conservativo disposto con l'iniziale ordinanza che dava esecuzione alla rogatoria).

(massima n. 2)

In tema di rotagoria internazionale richiesta da Stato estero, non può definirsi abnorme l'ordinanza con cui la corte di appello in corso di procedimento modifichi la precedente ordinanza che ha dato esecuzione alla richiesta, dovendosi comunque applicare il principio generale secondo cui l'ordinanza è provvedimento emesso allo stato degli atti e, come tale, sempre modificabile o revocabile dal giudice che l'ha emessa. (Fattispecie in cui la corte di appello, alla luce della documentazione acquisita, ha disposto la sospensione dell'esecuzione nella parte concernente il sequestro conservativo, in attesa che lo Stato richiedente quantificasse il danno cagionato dalla condotta illecita della persona soggetta a indagine).

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