Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 3812 del 7 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 714, terzo comma, c.p.p., le misure coercitive ed il sequestro nel corso del procedimento di estradizione non possono essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione stessa. Tale situazione, pertanto, si verifica quando il Ministro di grazia e giustizia, pur richiedendo alla corte d'appello l'esecuzione della rogatoria internazionale avente ad oggetto perquisizione domiciliare e sequestro, si riservi di provvedere all'esito di un'ulteriore valutazione sulla domanda di estradizione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio del decreto adottato dal Gip su delega della corte d'appello e delle ordinanze emesse dal tribunale in sede di riesame).

(massima n. 2)

L'ordinanza con la quale la corte d'appello dia esecuzione ad una rogatoria internazionale non č impugnabile con ricorso per cassazione, mentre gli atti compiuti in esecuzione di rogatorie dall'estero possono essere esaminati dal giudice dell'esecuzione. Se, peraltro, la corte d'appello, anziché dare esecuzione alla rogatoria internazionale, disponga in via autonoma la perquisizione domiciliare ed il sequestro di cose pertinenti al reato, gli interessati possono avvalersi della procedura prevista per il riesame dei provvedimenti cautelari. (Fattispecie nella quale la corte d'appello, nel corso di una rogatoria internazionale, delegava il giudice per le indagini preliminari per l'esecuzione di una perquisizione domiciliare e per il sequestro dei documenti riferibili ai reati di falso in atti pubblici e truffa ipotizzati a carico degli indagati).

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