Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1223 del 26 aprile 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Il potere coercitivo nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione da parte di uno Stato estero non può essere esercitato d'ufficio: gli artt. 714 e 715 c.p.p. hanno espressamente previsto come necessaria la richiesta del Ministro della giustizia. Tale richiesta costituisce un atto di impulso, non vincolante per l'autorità giudiziaria, ma indefettibile presupposto della legittimità del provvedimento cautelare.

(massima n. 2)

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce valida richiesta della misura cautelare, ai sensi dell'art. 714 c.p.p., quella effettuata, ex art. 716 comma quarto stesso codice, al fine del mantenimento della convalida dell'arresto operato, in caso di urgenza, da parte della polizia giudiziaria. La dichiarazione ministeriale di cui all'art. 716 comma quarto — la cui mancanza funziona come una sorta di condizione risolutiva della disposta misura — non può valere quale atto di impulso in una situazione e fase processuale del tutto diversa ed autonoma. (Nella fattispecie, la corte di merito aveva ritenuto come richiesta di emissione della misura coercitiva, ex art. 714, comma primo, c.p.p., la richiesta da parte del Ministro della giustizia, formulata a norma dell'art. 716, comma quarto, stesso codice, di mantenimento dell'arresto provvisorio urgente operato dalla polizia giudiziaria e convalidato dal presidente della corte d'appello, provvedimenti poi dati dalla Corte di cassazione per mancanza di domanda da parte dello Stato estero e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga. Il Ministro della giustizia ha manifestato la sua volontà rispetto ad una situazione ritenuta illegittima dalla Corte di cassazione, che ha disposto l'annullamento della convalida, per cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di cui all'art. 714, è necessaria una nuova richiesta).

(massima n. 3)

In tema di misure coercitive in materia di estradizione per l'estero, la sussistenza del pericolo di fuga o di sottrazione all'eventuale consegna deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, ossia oggettivi ed effettivi, nel senso di avere uno stretto legame nella realtà di fatto, e non su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale. Ne consegue che non è consentito motivare la sussistenza del pericolo di fuga dal territorio italiano (o di sottrazione alla eventuale consegna) con la considerazione che il soggetto «è riuscito ad allontanarsi dallo stato (nella specie il Sud Africa) che ha richiesto la sua estradizione». Una siffatta motivazione finisce con il ritenere sempre sussistente l'esigenza cautelare, posto che per definizione un soggetto di cui è richiesta l'estradizione si è evidentemente allontanato (nel caso di specie, peraltro, prima dell'emissione del mandato di cattura) dallo Stato richiedente. Si frustra così proprio la maggiore delle innovazioni introdotto da legislatore del nuovo codice di cui sopra si è fatto cenno, cioè il superamento della necessità di coercizione a fini estradizionali

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