Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 18250 del 17 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 24, terzo comma Cost., nella parte in cui non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di applicazione provvisoria di misura cautelare ai sensi dell'art. 715 del codice di rito, nell'ambito di procedura estradizionale passiva su richiesta di uno Stato estero che si accerti carente di giurisdizione. Il dubbio di costituzionalità discende dall'irragionevole disparità di trattamento tra chi sia privato della libertà personale in base a provvedimento illegittimo perché privo delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. e chi ne sia privato su richiesta di uno Stato estero in virtù di provvedimento oggettivamente illegittimo, dall'apparente contrasto con il principio di solidarietà e di inviolabilità della libertà personale che, se violata, va ristorata e con il precetto costituzionale che demanda alla legge di prevedere condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari, senza limitarne in alcun modo la tipologia.

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