Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3889 del 31 gennaio 2012

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p., non è richiesta la preventiva audizione dell'estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all'art. 717 c.p.p..

(massima n. 2)

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della legittimità della misura cautelare preceduta da un arresto operato nei casi di urgenza, a norma dell'art. 716 c.p.p., non è prevista una richiesta motivata da parte del Ministro della giustizia, che è invece contemplata dall'art. 715, comma primo, c.p.p., nella diversa ipotesi in cui non sia stato operato l'arresto di polizia giudiziaria.

(massima n. 3)

In tema di estradizione per l'estero, alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 c.p.p. non è applicabile la norma di cui all'art. 275, comma secondo-bis, c.p.p., che esclude l'applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso che il rinvio del su citato art. 714 alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto le stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.

(massima n. 4)

In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 c.p.p., è subordinata, tra l'altro, alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma secondo, c.p.p., può ritenersi senz'altro integrata quando sussista il rischio di fuga dell'estradando.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.