Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4511 del 8 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706, primo comma c.p.p.) e poiché davanti alla Corte stessa si applicano le disposizioni dell'art. 704 (art. 706, secondo comma c.p.p.) ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la Corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. (Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l'estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito).

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