Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 338 del 30 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione l'art. 705 c.p.p. richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando solo se non esiste convenzione di estradizione fra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione che questa condizioni l'estradizione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna, aderente alla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, cui ha aderito anche l'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, che non prevede né espressamente né implicitamente ai fini dell'estradizione, alcuna valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza).

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