Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4407 del 4 ottobre 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, comma 2, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell'art. 705 c.p.p. ed in conformità all'art. 2, comma 2, del trattato di estradizione ratificato con L. 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all'estradizione negli Usa di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto il titolo di conspiracy — ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello dell'associazione per delinquere — di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

(massima n. 2)

Il principio della «doppia incriminabilità», stabilito in materia di estradizione dall'art. 13, comma 2, c.p., non si estende anche ai mezzi di prova ed è perciò ammissibile che l'incriminazione da parte dello Stato richiedente si basi su prove che non sarebbero utilizzabili nel nostro ordinamento, salva restando la valutazione della loro pertinenza. (Nella specie, enunciato tale principio, la Corte ha peraltro osservato che, vertendosi in caso di decisione favorevole all'estradizione negli Usa di soggetto accusato di reati in materia di stupefacenti e lamentandosi nel ricorso da costui proposto avverso la detta decisione che l'accusa sarebbe stata basata su elementi acquisiti mediante l'opera di un agente provocatore, non poteva neppure dirsi che detta opera avesse travalicato i limiti previsti dalla normativa italiana, essendosi l'agente provocatore limitato a ritardare, a fini investigativi, l'esecuzione del possibile sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente, analogamente a quanto consentito, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

(massima n. 3)

Non sussiste il requisito della doppia incriminabilità, previsto ai fini dell'estradizione per l'estero dall'art. 13, comma 2, c.p., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estradizione e previste come reato nell'ordinamento italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con L. 26 maggio 1984, n. 225, la concedibilità dell'estradizione in Usa di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di conspiracy finalizzata all'effettuazione diretta di detta importazione - accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata - l'estradizione potesse essere altresì concessa, senza violazione dell'art. 13, comma 2, c.p., per due ulteriori accuse di conspiracy aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalità di distribuzione dello stesso, posto che tale finalità deve ritenersi già compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di referendum popolare, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73, D.P.R. n. 309/1990).

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