Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3125 del 13 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Devono ritenersi non sussistere le condizioni per la concessione dell'estradizione di un cittadino italiano condannato all'estero qualora la richiesta di esecuzione della pena venga dal richiedente sollecitata solo per esigenze di cosiddetta prevenzione generale, con riferimento cioč all'esemplaritą della condanna irrogata, escludendosi la sussistenza di ogni necessitą di prevenzione speciale nei riguardi del soggetto condannato; in tal caso invero nella richiesta esecuzione esula quella finalitą essenziale (anche se non esclusiva) della sanzione penale che l'art. 27, comma 3 della Costituzione ravvisa nella rieducazione del condannato e che va considerato principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano anche agli effetti delle condizioni per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione

(massima n. 2)

Non vale a costituire condizione ostativa all'estradizione di un cittadino italiano condannato all'estero la circostanza che l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti alle nostre, purché siano assicurate le fondamentali esigenze della difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che la possibilitą di estradizione non potesse essere esclusa per l'equiparazione nel sistema processuale dello Stato Britannico, richiedente, della mancata comparizione dell'imputato nel giudizio di appello alla rinuncia all'impugnazione; in particolare la Corte Suprema, rilevato che l'estradando era stato presente al giudizio di primo grado e che la necessitą di un doppio grado di giurisdizione di merito non assurge a principio di rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento, ha ritenuto che non potesse disconoscersi che il soggetto in questione fosse stato sottoposto ad un processo globalmente «giusto»).

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