Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44465 del 11 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione, č il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero e configura l'obbligo per lo Stato italiano di consegnare la persona richiesta. Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi pił nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilitą e deve dichiararsi non luogo a procedere.

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