Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20133 del 29 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento estradizionale del suo oggetto tipico. Tuttavia, non č di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilitą la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi pił nel territorio italiano (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione favorevole all'estradabilitą di una persona che si era resa latitante, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari disposti a fini estradizionali, e che non risultava essere fuoriuscita clandestinamente dallo Stato)

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