Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 3025 del 5 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve essere qualificata come incidente di esecuzione l'istanza di revisione con cui venga chiesta la revoca della sentenza applicativa della pena su richiesta in quanto i fatti stabiliti a fondamento della stessa sarebbero inconciliabili con i fatti stabiliti nella sentenza dibattimentale con cui lo stesso giudice abbia assolto perché il fatto non sussiste — nella specie sancita la legittimità della concessione edilizia — dai medesimi reati tutti i coimputati, i quali non avevano chiesto di patteggiare la pena. Infatti, si deve rinvenire la soluzione del problema — legato ad una evidente ed insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale — nel sistema di interventi attribuiti al giudice dell'esecuzione dagli artt. 665-676 c.p.p., in particolare nell'applicazione analogica dell'art. 669, comma ottavo stesso codice («salvo quanto previsto dagli artt. 69 e 345 se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna. . ., il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la sentenza di condanna»).

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