Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5036 del 9 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nell'art. 669 c.p.p. in tanto č applicabile in quanto la pluralitą di sentenze, oltre che lo stesso imputato, concernano lo «stesso fatto», inteso quest'ultimo come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie. Pertanto diversi episodi di maltrattamenti in famiglia, circoscritti nel tempo, per i quali siano intervenute separate pronunce di proscioglimento, ben possono inserirsi, quali segmenti di un pił ampio comportamento vessatorio, in un'articolata condotta criminosa, come quella richiesta dall'art. 572 c.p., la quale, non esaurendosi in essi, si connota di autonomia propria che la diversifica, cosģ escludendo la coincidenza che costituisce il presupposto dell'applicazione del predetto art. 669 c.p.p.

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