Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3216 del 14 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Attesa la possibilitą di formazione progressiva del giudicato penale, e considerato che l'irrevocabilitą, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., dą luogo, di regola, all'esecutivitą della decisione, deve ritenersi che, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all'affermazione di responsabilitą quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, legittimamente quest'ultima possa essere messa in esecuzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un caso in cui si era proceduto per pił reati uniti per continuazione, si fosse messa in esecuzione la pena relativa al reato base, in pendenza di giudizio di rinvio avente ad oggetto unicamente il reato satellite).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.