Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1114 del 24 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di riconoscimento di un indennizzo per riparazione dell'errore giudiziario l'ordinamento concede al giudice la facoltà di liquidare una somma di denaro o di costituire una rendita vitalizia (oltre a quella, su richiesta della parte interessata, di disporne il ricovero in un istituto a spese dello Stato). Le due forme sono tra loro alternative e non cumulabili e deve perciò essere annullata con rinvio per una nuova decisione l'ordinanza che abbia riconosciuto e quantificato il diritto ad entrambe.

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