Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10878 del 20 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili.

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