Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5596 del 5 maggio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di rifiuto di atto di ufficio non è integrato qualora l'atto, pur rispondente alle ragioni indicate dall'art. 328, comma secondo, c.p., non riveste carattere di indifferibilità e di doverosità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha negato che ricorressero tali requisiti nel comportamento di un sindaco che, essendo indagato per fatti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, aveva omesso di dare notizia alla giunta comunale degli avvisi di fissazione dell'udienza per l'incidente probatorio, notificatigli anche nella qualità di legale rappresentante dell'amministrazione comunale, rivestente la qualità di persona offesa: e ciò sia in quanto difettava l'estremo della indifferibilità sia perché il sindaco, essendo indagato, si trovava in conflitto di interessi con l'ente rappresentato, con la conseguenza che al medesimo non avrebbe dovuto essere indirizzata la notifica dell'avviso quale rappresentante della persona offesa, stante la previsione dell'art. 77, comma secondo, c.p.p.).

(massima n. 2)

L'art. 635, comma 1, c.p.p., concede al giudice che ha disposto la revisione del processo, la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena, applicando, se del caso, una delle misure coercitive ivi previste. A quest'ultimo riguardo, anche se il vaglio delle esigenze cautelari - indubbio presupposto per l'applicazione di una delle misure previste dagli artt. 281 ss. c.p.p. - deve essere più rigoroso, riguardando comunque la posizione di persone già condannate, la relativa valutazione va condotta alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 c.p.p., essendo questo l'unico parametro normativo offerto in proposito dal sistema. (Nella specie in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva disposto la liberazione dei condannati con applicazione peraltro dell'obbligo di dimora e di presentazione periodica della autorità di P.S. unitamente al divieto di espatrio, ritenendo viziata la motivazione essenzialmente per essere stata ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante la precedente costituzione in carcere dei condannati).

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