Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3067 del 27 luglio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di revisione, non puō ritenersi conforme al disposto di cui all'art. 633, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esso prescrive che la richiesta debba Ģcontenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificanoģ, una richiesta che sia fondata sulla proposta di assunzione di una nuova testimonianza che debba rendersi da soggetto di cui, per asserite ragioni di sicurezza, non si indichi il nome.

(massima n. 2)

Ove la richiesta di revisione si fondi sull'assunto della attribuibilitā del fatto ad altra persona nominativamente indicata, essa, siccome riconducibile all'ipotesi del contrasto di giudicati prevista dall'art. 630, lettera a), c.p.p. (corrispondente a quella giā prevista dall'art. 554, n. 1 del codice di rito previgente), č inammissibile fino a che la responsabilitā dell'altra persona non sia accertata con sentenza divenuta irrevocabile.

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