(massima n. 1)
In tema di revisione, non può ritenersi conforme al disposto di cui all'art. 633, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esso prescrive che la richiesta debba «contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano», una richiesta che sia fondata sulla proposta di assunzione di una nuova testimonianza che debba rendersi da soggetto di cui, per asserite ragioni di sicurezza, non si indichi il nome.