Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4468 del 6 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di revisione di un giudicato, ai fini dell'ammissibilitą della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma, soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo. Il che non si verifica quando la nuova prova — sola o unita a quelle gią valutate — sia tale da far prevedere che si perverrą semplicemente alla configurazione di una situazione processuale pił favorevole al condannato, nella quale l'assoluzione costituisce una mera ipotesi.

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