Cassazione penale Sez. III sentenza n. 595 del 11 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve escludersi, secondo la disciplina del nuovo codice di proc. pen. in tema di revisione, che la «novità» della prova diretta a dimostrare la causa estintiva possa essere intesa nel senso di ricomprendere anche elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova e diversa pronuncia, all'esito di nuovo e diverso giudizio: perché il giudizio sia «nuovo» esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo precedente.

(massima n. 2)

Secondo la disciplina dettata in tema di revisione dal nuovo codice di procedura penale, il giudice di merito, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia circa l'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati, che il condannato su completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530, 531 c.p.p.

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