Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 624 del 9 gennaio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna, e può, pertanto, contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento.

(massima n. 2)

In tema di revisione, la norma di cui all'art. 634 c.p.p. secondo la quale la corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto.

(massima n. 3)

In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.