Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3923 del 1 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. (Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).

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