Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15015 del 18 aprile 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rilevamento in sede di legittimitą della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata - dal P.G. e dalla parte civile - di un vizio di motivazione (nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto), ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello

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