Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 3279 del 1 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che il ricorso a detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al thema decidendum e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali ed all'eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, dal momento che la loro delibazione non è affidata alla discrezionalità del giudice ma discende da specifica norma di legge a seguito della pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

Poiché, per specifico dettato legislativo (art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272), è esclusa la condanna alle spese processuali ed al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nelle ipotesi in cui il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso concernano un imputato minorenne, è possibile, nel caso in cui tale condanna sia stata pronunciata, ricorrere, per eliminarla, alla procedura per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., non implicando tale correzione alcuna sostanziale modifica dell'oggetto della pronuncia giurisdizionale.

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