Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10762 del 16 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di interesse all'impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilitą a norma dell'art. 591, comma primo, c.p.p., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.

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