Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2992 del 28 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi ai fini della sospensione dell'esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione, che il requisito del grave ed irreparabile danno possa prodursi anche in conseguenza di un'esecuzione che abbia ad oggetto beni fungibili ed in particolare somme di denaro allorché, per la situazione economica precaria del soggetto passivo e per il palese stato di insolvibilitā del creditore procedente, appaia altamente probabile che il debitore vada incontro a disagi sproporzionati ed all'impossibilitā, in caso di cessazione della sentenza oggetto di ricorso, di recuperare la somma versata.

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